Le nostre iniziative

Variante al P.R.G. di Genzano
Cronologia.

Il Comune di Genzano ha adottato la Variante al P:R:G. con delibera n. 95 del 11 novembre 1997
Il territorio di Genzano è per il 70% è sottoposto sotto la giurisdizione inerente alle aree e beni elencati nell’articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24/7/ 1977, n° 616 come introdotto dall’articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n° 431 e di quelli dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 26 giugno 1939 n° 1497.
Nei suddetti territori l’articolo 1 quinquies del D. L. 27 giugno 1985 n 312, convertito con legge 8/8/1985 n 431 vieta di modificare l’assetto del territorio fino all’approvazione da parte della regione dei Piani Paesistici ed Urbanistico-Territoriali.
Non avendo alla data del 11/11/1997, data di adozione della delibera di Variante da parte del Comune di Genzano la Regione Lazio approvato i Piani Paesistici il Comune di Genzano non poteva approvare nessuna delibera di variazione del suo Strumento Urbanistico Generale, quindi la delibera di Adozione della “Variante al Piano Regolatore” che comporta modificazioni al territorio sottoposto a vincolo paesistico è da ritenersi nulla ed illegittima, di certo un atto di un Ente subordinato non può anticipare scelte e competenze che appartengono alla podestà di un altro Ente superiore.
Il territorio di Genzano è parte del Parco Regionale dei Castelli Romani istituito con legge Regionale 02 del 13/1/84; n° 64 del 28/9/1984; n° 63 del 24/5/1990; n° 29 del 6/10/1997.
Con deliberazione del Commissario Regionale ad Acta in data 22 giugno 1995 è stato adottato e regolarmente pubblicato il Piano d’Assetto del Parco il quale sostituisci a tutti gli effetti il Piano Paesistico Regionale, e tutti gli strumenti urbanistici vigenti nei comuni facenti parte del Parco ai sensi della legge nazionale 394/1991(comma 2 art .2, Titolo Terzo) e della leggi regionali 46/77 e 29/97.
Dunque per i Comuni interessati: la perimetrazione, la zonizzazione il Piano d’Assetto hanno valore di Pano Regolatore Generale e perciò la fase interlocutoria ha valore di PRG in Itinere.
La legge urbanistica 1150/42 all’art. 10 recita che nelle More di approvazione del PRG le normali misure di salvaguardia di cui alla legge 1902/52 e successive modificazioni sono obbligatorie, così come meglio indicato all’art. 4 legge 291/71, secondo comma, e nel DM del 27/7/1971 che indica l’elenco dei comuni a cui le limitazioni previste dai primi tre commi dell’ art. 17 legge 765/67 continueranno ad applicarsi e menzionato Genzano e gli altri Comuni del Parco C.R. e che specifica che dette misure di salvaguardia sono obbligatorie per quei Comuni il cui territorio è ricadente in parchi o riserve naturali nonchè, nei Comuni il cui territorio sia vincolato ai sensi della legge 1479/39 o del RD n° 3267 del 1923 o per i Comuni facenti parti di Piani Intercomunali, così come anche previsto dall’art. 3 della legge 1187/68.
Norme di salvaguardia previste sia dal comma tre dell’art. 6 della legge 394/91, sia dalla legge 431/85.
Dunque il Comune di Genzano in data 11/11/97 non poteva approvare nessuna delibera riguardante una mutazione urbanistica del suo territorio.
La legge Regionale 6/10/97 n° 29 all’art. 8 (Misure di Salvaguardia) prevede che nei Comuni inclusi nell’area protetta gli strumenti urbanistici generali non ancora approvati alla data di entrata in vigore della legge (10/11/97) siano sottoposti a nulla osta reso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale (CTCR), e dell’Assessorato competente i materia di aree naturali protette, non ci risulta che quest’ultimo abbia partecipato all’istruttoria regionale sulla variante di Genzano.

Un altro elemento che ne evidenzia l’illegittimità e che il Comune di Genzano non ha richiesto nemmeno a posteriori il nullaosta Dell’Ente Parco dei Castelli Romani, nullaosta che lo stesso richiede a cittadini anche per l’apertura di una semplice finestra. Il Comitato Tecnico Regionale nella sua istruttoria, datata 27/5/2004, sulla Variante al Piano Regolatore di Genzano non fa menzione dell’inclusione del territorio comunale di Genzano nel Parco Regionale dei Castelli Romani, mentre nell’istruttoria della Variante al P.R.G. del Comune di Nemi lo stesso Comitato Regionale riporta il “Nulla osta di competenza, con nota del 18 novembre 2002 prot 3632, del Parco Regionale dei Castelli Romani”cioè “Nulla osta preventivo ai sensi dell’art. 28 della L.R. 29/97” ( pagina n° 19 B.U.R. n°19 del 9/7/2005 supp. Ord n° 1) cosi come nell’istruttoria della Variante al P.R.G. di Lariano pubblicata nello stesso bollettino dove si evidenzia l’affermazione dell’Ente Parco stesso “ Si deve al tempo stesso rilevare che l’Ente Parco esplica la sua azione di tutela anche nelle aree contigue riportate nel Piano d’Assetto del Parco…”.
Dunque visto ciò è riscontrabile anche un vizio d’illegittimità anche nell’istruttoria regionale.